Per gli studenti stranieri che vogliono accedere alle università italiane statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale e alle istituzioni italiane statali per l'alta formazione artistica e musicale e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale ci sono tutta una serie disposizioni che regolano la materia concordate con i ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno.
In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima (legge 31 maggio 1995, n.218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art.19 paragrafo 2).
Sono equiparati ai comunitari:
Seguono le norme previste per i comunitari anche i rifugiati politici e il personale in servizio nelle rappresentanze diplomatiche estere e negli organismi internazionali aventi sede in Italia - accreditato presso lo Stato Italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.
I termini previsti per le procedure relative ai corsi universitari, il cui inizio è previsto dagli Atenei nel secondo semestre dell'anno, sono definiti nel calendario che viene annualmente pubblicato dal MIUR.
Per saperne di più è bene consultare le apposite pagine del sito del Ministero:
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/1.html