In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima (legge 31 maggio 1995, n.218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art.19 paragrafo 2).
Per l'accesso ai corsi è necessario aver compiuto 17 anni al momento del rilascio del visto di ingresso per "studio/immatricolazione università". (a condizione che l'ordinamento scolastico di provenienza permetta allo studente l'ammissione alla frequenza scolastica in età precoce e l'acquisizione del titolo di studio finale in età antecedente al compimento del diciottesimo anno di età).
Sono esclusi dall'obbligo di visto i cittadini di:
E' escluso dall'obbligo di visto anche il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia - accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede, e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.
Salvo che per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'accesso ed i relativi atti consolari:
I termini previsti per le procedure relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale il cui inizio è fissato dagli Atenei nel secondo semestre dell'anno, sono definiti nel calendario che viene annualmente pubblicato dal MIUR.
Le procedure relative alle iscrizioni ai corsi di Master universitari, di Dottorato e delle scuole di specializzazione non mediche, non seguono le scadenze previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, ma si svolgono in ragione dei termini autonomamente decisi dalle singole Università, in relazione all'inizio dei corsi stessi (vedi Parte IV).
Il permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciato per la frequenza di corsi singoli, può essere rinnovato, alla luce della previsione contenuta nel D.P.R. n. 394/1999, ultima parte del comma 4 dell'articolo 46, per l'accesso ai diversi corsi di formazione post lauream (scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master universitari), purché siano funzionali a tali corsi.
La formale domanda di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale degli studenti stranieri non dell'Unione Europea, residenti all'estero, dovrà aver luogo attraverso una preventiva procedura di preiscrizione universitaria, che precede le successive fasi di immatricolazione.
La preiscrizione potrà aver luogo soltanto con l'espletamento delle procedure prescritte presso le competenti sedi Diplomatico-consolari anche nel caso in cui abbiano avuto corso contatti preliminari tra lo studente e l'Ateneo prescelto. In relazione a detti contatti, lo studente accerterà nel sito dello stesso Ateneo se debba svolgere adempimenti aggiuntivi, correlati ad eventuali, autonome esigenze locali.
Dettagliate informazioni circa i servizi e gli interventi a favore degli studenti meritevoli e privi di mezzi possono essere reperite nel sito dell'ateneo prescelto.