Norme per l'accesso degli studenti stranieri

Avvertenze valide per tutte le tipologie di studenti

 

In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima (legge 31 maggio 1995, n.218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art.19 paragrafo 2). 

Per l'accesso ai corsi è necessario aver compiuto 17 anni al momento del rilascio del visto di ingresso per "studio/immatricolazione università". (a condizione che l'ordinamento scolastico di provenienza permetta allo studente l'ammissione alla frequenza scolastica in età precoce e l'acquisizione del titolo di studio finale in età antecedente al compimento del diciottesimo anno di età).

Sono esclusi dall'obbligo di visto i cittadini di: 

  • di un Paese dell'Unione Europea;
  • di Norvegia, Islanda, Lichtenstein e della Confederazione Elvetica;
  • della Repubblica di San Marino;
  • stranieri già regolarmente residenti in Italia a qualunque titolo (inclusi i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria).
 

E' escluso dall'obbligo di visto anche il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia - accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede, e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.

 

Le seguenti procedure non si applicano

 

Salvo che per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'accesso ed i relativi atti consolari:

  • agli studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Governo del Paese di provenienza, nell'ambito di Accordi tra le Università italiane e quelle dei Paesi interessati;
  • ai candidati beneficiari di borse di studio del Governo Italiano, per effetto di programmi di cooperazione allo sviluppo, le cui iscrizioni sono regolate dai competenti Uffici della D.G.C.S. del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le categorie di studenti di cui ai punti 1 e 2 accedono ai corsi universitari in soprannumero ( art.46, del D.P.R. 31.08.1999, n. 394 e successive modifiche);
  • agli studenti beneficiari di borse di studio nell'ambito di programmi dell'Unione Europea di istruzione, formazione e ricerca, ai quali si applicano, in analogia, le istruzioni impartite per il programma "Erasmus Mundus" estese al programma "Erasmus Plus", nonché eventuali, ulteriori istruzioni in materia di visti di ingresso fornite dal Centro Visti della D.G.I.E.P.M. del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
  • ai cittadini italiani, dell'unione europea e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (non richiedenti visto), in possesso di titolo estero, che richiedano l'ingresso a corsi universitari (di cui al capitolo II).
 

Le procedure si applicano

 
  • ai candidati beneficiari di borse di studio del Governo Italiano, per effetto di protocolli esecutivi di Accordi culturali le cui iscrizioni sono regolate dalla D.G.S.P. Ufficio VII del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; tale categoria di studenti accede ai corsi universitari in soprannumero (art.46, del D.P.R. 31.08.1999, n. 394 e successive modifiche);
  • secondo la rispettiva tipologia dello studente (dell'Unione Europea, non dell'Unione Europea residente all'estero), ai candidati beneficiari di borse di studio assegnate dai Governi dei Paesi di provenienza autonomamente e al di fuori di condizioni pattizie.

I termini previsti per le procedure relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale il cui inizio è fissato dagli Atenei nel secondo semestre dell'anno, sono definiti nel calendario che viene annualmente pubblicato dal MIUR.

Le procedure relative alle iscrizioni ai corsi di Master universitari, di Dottorato e delle scuole di specializzazione non mediche, non seguono le scadenze previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, ma si svolgono in ragione dei termini autonomamente decisi dalle singole Università, in relazione all'inizio dei corsi stessi (vedi Parte IV).

Il permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciato per la frequenza di corsi singoli, può essere rinnovato, alla luce della previsione contenuta nel D.P.R. n. 394/1999, ultima parte del comma 4 dell'articolo 46, per l'accesso ai diversi corsi di formazione post lauream (scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master universitari), purché siano funzionali a tali corsi.

La formale domanda di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale degli studenti stranieri non dell'Unione Europea, residenti all'estero, dovrà aver luogo attraverso una preventiva procedura di preiscrizione universitaria, che precede le successive fasi di immatricolazione.

La preiscrizione potrà aver luogo soltanto con l'espletamento delle procedure prescritte presso le competenti sedi Diplomatico-consolari anche nel caso in cui abbiano avuto corso contatti preliminari tra lo studente e l'Ateneo prescelto. In relazione a detti contatti, lo studente accerterà nel sito dello stesso Ateneo se debba svolgere adempimenti aggiuntivi, correlati ad eventuali, autonome esigenze locali.

Dettagliate informazioni circa i servizi e gli interventi a favore degli studenti meritevoli e privi di mezzi possono essere reperite nel sito dell'ateneo prescelto.

 

Maggiori informazioni


Per tutti i dettagli consultare il sito dedicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Studenti Stranieri
Ultima revisione della pagina: 30/6/2016