Il riconoscimento di un'associazione, che avviene con decreto del Presidente della Repubblica o tramite la Giunta regionale, conferisce ad essa personalità giuridica (ossia la possibilità di agire in proprio), autonomia patrimoniale ed una responsabilità limitata al patrimonio dell'associazione per coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione (il Presidente, gli amministratori).
Il riconoscimento presuppone dei requisiti: la costituzione dell'associazione per atto pubblico (serve dunque un notaio) ed un patrimonio sufficiente a garanzia di eventuali creditori. Comporta poi un'attività di controllo diretto sull'associazione.
Più frequentemente, soprattutto in ambito giovanile, ci si imbatte in associazioni non riconosciute; in questo caso chi amministra deve rispondere personalmente e solidalmente delle obbligazioni e dei debiti assunti dall'associazione. Esse possono essere formate con un Atto Privato (i soci fondatori possono iscrivere da soli il contratto associativo) e poi depositarlo all'Ufficio del registro, senza quindi ricorrere al notaio.
Esistono vari 'modi di essere' associazione, se ne elencano qui alcune:
La legge istitutiva di queste realtà riconosce formalmente l'associazionismo e stabilisce alcuni requisiti statutari fondamentali. Fra le norme più rilevanti vi troviamo la disciplina delle fonti di finanziamento, la possibilità per le APS di ricevere donazioni ed eredità, di essere proprietarie di beni, pur non avendo personalità giuridica; la capacità di "stare in giudizio". Per quanto riguarda gli obblighi verso terzi, ad esempio un debito contratto da un socio che agiva per conto dell'associazione, la legge 383 prevede che vi si faccia fronte con il fondo comune e, solo in seconda battuta, con il patrimonio personale di chi ha operato per conto dell'associazione.
La legge garantisce alle APS agevolazioni amministrative e fiscali, facilitazioni nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni che riguardano - tra l'altro - la gestione di servizi in convenzione e la possibilità di avere sedi in uso a titolo gratuito e così via. Istituisce anche Registri nazionali e locali delle Associazioni di Promozione Sociale e fissa i requisiti per esservi ammessi, stabilendo che i sodalizi locali che fanno parte di APS nazionali godono automaticamente dei medesimi benefici; infine, istituisce gli Osservatori Nazionale e Regionali dell'Associazionismo ed un Fondo nazionale per finanziare lo sviluppo di questi sodalizi.
Le ONLUS possono essere associazioni, ma anche cooperative o fondazioni.
In estrema sintesi il decreto prevede per questi enti ulteriori agevolazioni sul piano fiscale come premio alla scelta statutaria di dedicare la loro opera esclusivamente - o quasi - a persone particolarmente svantaggiate e bisognose di aiuto ( ad esempio portatori di handicap, ex detenuti) con fini sociali, educativi, assistenziali, o per la ricerca, o per la tutela dell'ambiente o del patrimonio storico e culturale.
Per contro le ONLUS sono soggette a regole amministrative ed a controlli assai più severi delle associazioni.
Le associazioni di volontariato, per essere riconosciute come tali, devono richiedere l'iscrizione all'albo del volontariato.
Si riconosce ad esse il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale (legge 266/1991).
La legge citata fonda l'Osservatorio Nazionale per il Volontariato e i Centri di Servizio per il Volontariato diffusi su tutto il territorio nazionale, che hanno il compito di "promuovere il volontariato e svolgere attività di formazione, consulenza e informazione per le organizzazioni di volontariato".
Condizione generale per poter godere dei benefici fiscali (oltre l'iscrizione al registro del volontariato di cui all'art. 6) è l'esclusività del fine di solidarietà; un'espressione quest'ultima abbastanza generica, difficile da tradurre sul piano giuridico e, comunque, di recente utilizzo nella nostra legislazione.
La solidarietà costituisce comunque una condizione essenziale per le organizzazioni di volontariato, le quali, proprio per loro natura, devono offrire servizi aperti verso i terzi e non soltanto rivolti ai propri aderenti.
La Legge Finanziaria 2003 (Legge n. 289 del 27/12/2002) ha introdotto molte novità nelle norme di riferimento preesistenti per le associazioni sportive. È necessario tenere presente che la normativa è in costante evoluzione, soprattutto nei suoi aspetti fiscali, poiché negli ultimi anni vi sono stati molti provvedimenti in materia.
Si raggruppano in monosportive e polisportive (a seconda che si occupino di una sola o di più discipline); molto spesso sono affiliate ad una o più federazioni sportive o a un Ente di Promozione Sportiva.
Possono svolgere attività in campi diversi. Dal teatro, alla poesia, all'arte in generale. Possono svolgere attività formative o educativa ma, in alcuni casi, gli associati si ritrovano per condividere la passione che gli accomuna.
Fonte: www.politichegiovanili.it