1. L'associazione, retta dai principi della mutualità e della democraticità e senza intenti speculativi, ha lo scopo principale di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare, essa ha la finalità di:
a) Confrontarsi sulle tematiche e problematiche giovanili
b) Informare, produrre e divulgare esperienze, progetti e attività nell'ambito delle politiche giovanili
c) Effettuare attività di raccolta di normative e progetti realizzati sul territorio a favore dei giovani
d) Organizzare ricerche, studi e dibattiti sulle tematiche giovanili nell'area pratese
e) Creare uno spazio sociale per favorire e sostenere l'associazionismo giovanile, momenti di aggregazione tra giovani e la realizzazione di attività culturali, formative, creative e ricreative
f) Gestione dell'immobile di via Pomeria 90 e dei relativi spazi
g) Gestione di altri immobili per la realizzazione delle finalità dell'Associazione
h) Gestione di progetti e servizi a favore del Comune di Prato, delle Associazioni giovanili del territorio ovvero di altri soggetti, pubblici o privati nell'ambito delle politiche giovanili
i) Organizzazione di corsi di formazione rivolti ai giovani
j) Redazione ed esecuzione di progetti locali, regionali, nazionali ed europei
k) Organizzazione di eventi e manifestazioni a favore dei giovani
l) rilevazione annuale dei progetti a favore dei giovani realizzati sul territorio da circoscrizioni, comune, provincia, ASL ed associazioni territoriali
m) attivazione e gestione di un centro di documentazione in cui devono essere raccolte pubblicazioni su progetti, esperienze significative, leggi, bandi di progetto, ecc. che siano esaustivi del panorama territoriale e delle più importanti azioni regionali nazionali ed europee
2. L'Associazione, avendo per solo fine la promozione della cultura dei giovani, ha essenzialmente carattere volontario, laico e non può svolgere attività politica.
3. L'associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, nonché esercitare qualsiasi operazione ritenuta dal Consiglio direttivo necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.
4. L'Associazione potrà provvedere a promuovere la costituzione e la partecipazione quale socio a circoli, associazioni o ad altre forme societarie aventi carattere sia temporaneo che permanente.
5. L'attività della Associazione dovrà comunque svolgersi nel rispetto dei principi dell'ordinamento italiano e dei piani di indirizzo regionali e provinciali.
6. L'associazione non ha fini di lucro, garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e gratuità delle cariche ed esercita attività commerciali di qualsiasi genere connesse al conseguimento delle finalità di cui al precedente comma uno o i cui proventi siano ad essi destinati.
7. L'associazione potrà compiere ogni altra operazione connessa e/o strumentale per la promozione della cultura dei giovani e del recupero dei soggetti svantaggiati.
1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:
a) Per recesso; esso ha efficacia ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.
b) Per decadenza, qualora il socio non partecipi attivamente alla realizzazione degli scopi dell'associazione ovvero non abbia provveduto al pagamento della quota associativa dell'anno precedente
c) Per esclusione qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
2. La decadenza e l'esclusione sono deliberati dall'assemblea ed hanno efficacia immediata.
3. La qualità di socio è intrasmissibile.
1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) Quote e contributi degli associati;
b) Eredità, donazioni e legati.
c) Contributi dello Stato, Regioni e Enti Locali, Enti o Istituzioni Pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specificati e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
g) Erogazione liberali degli associati e di terzi
h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale
2. I soci non hanno diritti sul patrimonio della Associazione neppure quando, dichiarata eventualmente la sua estinzione o disposto lo scioglimento, si proceda alla liquidazione ai sensi del presente Statuto.
3. Il Comune di Prato fornisce in dotazione alla Associazione, con separato atto, i locali della sede, l'attrezzatura informatica e le risorse umane necessarie per l'espletamento delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento, i relativi costi saranno definiti nello stesso atto. Il canone di locazione e gli altri oneri costituiscono quota parte del contributo dell'Amministrazione Comunale di Prato.
1. Sono organi dell'associazione:
a) L'assemblea
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio direttivo;
d) Il Revisore dei Conti
1. I componenti dell'Assemblea, del Consiglio direttivo, il Presidente e il Revisore dei Conti decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:
- Perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
- Passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma uno della legge 19 marzo 1990, n. 55 lett. a), b), c), d), e) e successive modifiche;
- Definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche;
2. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea, sentito l'interessato, non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendano necessaria; all'interessato deve essere data comunicazione tempestiva dell'avvio del procedimento che lo riguarda.
3. Per una corretta e trasparente gestione dell'attività posta in essere dall'Associazione, al fine di assicurare l'indipendenza nell'espletamento dei rispettivi compiti le cariche di componente dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e di Revisore dei Conti risultano tra loro incompatibili.
4. Possono rivestire la carica di componente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nonchè di Presidente gli amministratori degli enti locali, senza che ciò costituisca causa di incompatibilità.
5. I componenti degli organi della Associazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della Associazione.
6. La carica di Presidente, di membro dell'Assemblea o del Consiglio direttivo può cessare per:
a) decesso
b) dimissioni
c) revoca per gravi motivi deliberata dall'Assemblea
d) per scadenza del mandato del Sindaco o Presidente della Provincia, nel caso di rappresentanti degli enti locali
7. Nel caso di cessazione dalla carica di un membro dell'Assemblea, il Presidente dell'Associazione invita il relativo socio alla elezione di un sostituto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa.
8. Nel caso di cessazione del Presidente, l'Assemblea si riunisce entro trenta giorni per la elezione del nuovo Presidente; fino all'adozione della delibera di elezione, svolge le funzioni di Presidente il membro più anziano dell'Assemblea.
9. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio direttivo, l'Assemblea si riunisce entro trenta giorni per la elezione del nuovo membro.
10. Il sostituto, comunque eletto, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.
1. L'assemblea ha i seguenti compiti:
a) Approva il Rendiconto di esercizio;
b) Approva il Bilancio di Previsione e ratifica le variazioni di bilancio adottate dal Consiglio direttivo;
c) Elegge il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del consiglio direttivo;
d) Determina gli indirizzi per l'adozione delle tariffe dei servizi erogati da parte del Consiglio direttivo;
e) Determina, nell'ambito delle finalità, di cui al precedente art. 3, gli indirizzi sull'attività della Associazione;
f) Delibera sull'ammissione di nuovi soci con la maggioranza qualificata con 2/3 dei componenti;
g) Delibera l'accettazione di donazioni, lasciti testamentari, le acquisizioni e le alinenazioni di beni immobili;
h) Dispone il miglior impiego della Dotazione Patrimoniale e delibera sulla destinazione dell'avanzo di gestione;
i) Delibera, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, in merito alle modifiche da apportare allo Statuto con le modalità e le forme di legge.
j) Delibera sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione
k) Elegge il Revisore dei Conti e ne fissa il compenso
l) Approva gli indirizzi cui si deve uniformare il Consiglio direttivo nell'adozione dei Regolamenti dell'Associazione;
m) Delibera sulla perdita della qualità di socio e sulla cessazione dalla carica di un membro dell'Assemblea, del Consiglio direttivo, ovvero del Revisore dei Conti.
1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; egli ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e in giudizio, nonchè la firma sociale della Associazione, ne cura la vita e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie, gli indirizzi dell'assemblea e le determinazioni del Consiglio direttivo. In caso di assenza o di impedimento le sue attribuzioni spettano al Vicepresidente.
2. Il Presidente può, con proprio atto, delegare le sue funzioni al vicepresidente, il quale resta responsabile degli atti compiuti.
3. Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
4. Il Vice Presidente svolge altresì le seguenti funzioni:
a) Verifica lo stato di attuazione dei programmi, dei piani di sviluppo e dell'attività dell'Associazione e cura i rapporti con gli Enti e gli altri organismi;
b) Sovrintende a tutte le iniziative e le attività dell'Associazione
c) In caso di urgenza, adotta gli atti di competenza del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultima nella sua prima riunione successiva all'adozione dell'atto.
5. Il Presidente ed il Vice Presidente non percepiscono alcun compenso per la loro attività, salvo il rimborso delle spese sostenute.
1. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è convocato da quest'ultimo quando lo ritiene opportuno o per domanda scritta di almeno un componente del Consiglio o su richiesta del sindaco revisore.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre giorni prima della data prescelta. La convocazione, inviata tramite raccomandata, fax, telegramma o e-mail, deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Nella convocazione dovrà essere fissata l'eventuale seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la data fissata per la prima convocazione.
3. Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per la validità della seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno tre componenti.
4. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti, salvo per quelle per le quali il presente Statuto non prevede maggioranze diverse. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Per i componenti del Consiglio direttivo non è previsto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese.
6. Al Consiglio direttivo è riservata la competenza in materia di ordinaria amministrazione, secondo quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto o dall'Assemblea. In particolare:
a) Cura il raggiungimento degli indirizzi e obiettivi fissati dall'Assemblea attuandone i programmi;
b) Propone all'Assemblea la proposta di bilancio di previsione;
j) Propone all'Assemblea la proposta di bilancio Consuntivo;
k) Delibera le variazioni di bilancio e le sottopone all'Assemblea per la ratifica alla prima seduta utile;
l) Coordina le risorse umane necessarie per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento della sua attività e può a tale scopo nominare dei coordinatori tecnici;
m) coordina la programmazione dell'attività dell'Associazione e cura la realizzazione di progetti
n) provvede alla esecuzione, nelle materie di sua competenza, delle deliberazioni dell'Assemblea;
o) cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e dispone il miglior impiego delle risorse finanziarie;
p) Autorizza l'Associazione a stare in giudizio e elegge i procuratori generali o speciali ed anche i procuratori alle liti
q) Delibera le acquisizioni e le alienazioni di beni mobili;
r) Delibera su accordi di collaborazione fra l'Associazione e altri soggetti;
s) Approva, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea, i Regolamenti, la carta dei servizi e le tariffe dei servizi erogati;
t) esercita tutti gli altri compiti non assegnati dalla legge,e dal presente statuto ad altri organi.
(O m i s s i s)
Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE
Altro esemplare della presente deliberazione è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il 21/06/2005 e vi rimarrà fino a tutto il dì 06/07/2005 agli effetti dell'articolo 124, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.