Statuto del Pentolone

Associazione di promozione sociale per lo sviluppo della cultura dei giovani

  1. Articolo 1
  2. Articolo 2
  3. Articolo 3
  4. Articolo 4
  5. Articolo 5
  6. Articolo 6
  7. Articolo 7
  8. Articolo 8
  9. Articolo 9
  10. Articolo 10
  11. Articolo 11
  12. Articolo 12
  13. Articolo 13
  14. Articolo 14
  15. Articolo 15
  16. Articolo 16
  17. Articolo 17
  18. Articolo 18
  19. Articolo 19

Articolo 1 - Nome e sede

  1. E' costituita l'associazione "Il Pentolone - Associazione di promozione sociale per lo sviluppo della cultura dei giovani" ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile 
  2. L'associazione ha sede in via Pomeria 90, Prato e non può essere trasferita fuori del territorio provinciale.
 
 
 

Articolo 2 - Durata

  1. La durata dell'associazione è illimitata.
  2. L'associazione potrà essere sciolta in qualunque momento, secondo quanto previsto dall'articolo 18, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.
 
 
 

Articolo 3 - Finalità

1. L'associazione, retta dai principi della mutualità e della democraticità e senza intenti speculativi, ha lo scopo principale di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare, essa ha la finalità di:
a) Confrontarsi sulle tematiche e problematiche giovanili
b) Informare, produrre e divulgare esperienze, progetti e attività nell'ambito delle politiche giovanili
c) Effettuare attività di raccolta di normative e progetti realizzati sul territorio a favore dei giovani
d) Organizzare ricerche, studi e dibattiti sulle tematiche giovanili nell'area pratese
e) Creare uno spazio sociale per favorire e sostenere l'associazionismo giovanile, momenti di aggregazione tra giovani e la realizzazione di attività culturali, formative, creative e ricreative
f) Gestione dell'immobile di via Pomeria 90 e dei relativi spazi
g) Gestione di altri immobili per la realizzazione delle finalità dell'Associazione
h) Gestione di progetti e servizi a favore del Comune di Prato, delle Associazioni giovanili del territorio ovvero di altri soggetti, pubblici o privati nell'ambito delle politiche giovanili
i) Organizzazione di corsi di formazione rivolti ai giovani
j) Redazione ed esecuzione di progetti locali, regionali, nazionali ed europei
k) Organizzazione di eventi e manifestazioni a favore dei giovani
l) rilevazione annuale dei progetti a favore dei giovani realizzati sul territorio da circoscrizioni, comune, provincia, ASL ed associazioni territoriali
m) attivazione e gestione di un centro di documentazione in cui devono essere raccolte pubblicazioni su progetti, esperienze significative, leggi, bandi di progetto, ecc. che siano esaustivi del panorama territoriale e delle più importanti azioni regionali nazionali ed europee

2. L'Associazione, avendo per solo fine la promozione della cultura dei giovani, ha essenzialmente carattere volontario, laico e non può svolgere attività politica.

3. L'associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, nonché esercitare qualsiasi operazione ritenuta dal Consiglio direttivo necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4. L'Associazione potrà provvedere a promuovere la costituzione e la partecipazione quale socio a circoli, associazioni o ad altre forme societarie aventi carattere sia temporaneo che permanente.

5. L'attività della Associazione dovrà comunque svolgersi nel rispetto dei principi dell'ordinamento italiano e dei piani di indirizzo regionali e provinciali.

6. L'associazione non ha fini di lucro, garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e gratuità delle cariche ed esercita attività commerciali di qualsiasi genere connesse al conseguimento delle finalità di cui al precedente comma uno o i cui proventi siano ad essi destinati.

7. L'associazione potrà compiere ogni altra operazione connessa e/o strumentale per la promozione della cultura dei giovani e del recupero dei soggetti svantaggiati.

 
 
 

Articolo 4- Soci

  1. Il numero dei soci è illimitato e possono essere soci le associazioni giovanili la cui domanda scritta di ammissione sia stata accettata a giudizio insindacabile dell' Assemblea.
  2. Possono essere altresì soci dell'Associazione Enti Pubblici, istituti scolastici pubblici e paritari, cooperative e organizzazioni giovanili che operano nel campo dei progetti e attività rivolte ai giovani, se intervenuti alla stipula del rogito notarile di costituzione dell'Associazione ovvero se ammessi in forza di deliberazione adottata dall'Assemblea.
 
 
 

Articolo 5 - Prestazioni degli associati

  1. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
  2. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
 
 
 

Articolo 6 - Perdita e intrasmissibilità della qualità di socio

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:
a) Per recesso; esso ha efficacia ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.
b) Per decadenza, qualora il socio non partecipi attivamente alla realizzazione degli scopi dell'associazione ovvero non abbia provveduto al pagamento della quota associativa dell'anno precedente
c) Per esclusione qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. La decadenza e l'esclusione sono deliberati dall'assemblea ed hanno efficacia immediata.

3. La qualità di socio è intrasmissibile.

 
 
 

Articolo 7 - Risorse patrimoniali e ordinarie

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) Quote e contributi degli associati;
b) Eredità, donazioni e legati.
c) Contributi dello Stato, Regioni e Enti Locali, Enti o Istituzioni Pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specificati e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
g) Erogazione liberali degli associati e di terzi
h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale
 
2. I soci non hanno diritti sul patrimonio della Associazione neppure quando, dichiarata eventualmente la sua estinzione o disposto lo scioglimento, si proceda alla liquidazione ai sensi del presente Statuto.

3. Il Comune di Prato fornisce in dotazione alla Associazione, con separato atto, i locali della sede, l'attrezzatura informatica e le risorse umane necessarie per l'espletamento delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento, i relativi costi saranno definiti nello stesso atto. Il canone di locazione e gli altri oneri costituiscono quota parte del contributo dell'Amministrazione Comunale di Prato.

 
 
 

Articolo 8 - Avanzo di gestione

  1. Il 70% dell'avanzo di gestione dovrà essere investito in attività istituzionali previste dallo statuto. Sulla destinazione dell'avanzo di gestione di esercizio delibera l'assemblea.
  2. Il 30% dell'avanzo di gestione dovrà essere destinato alla costituzione di un fondo patrimoniale per imprevisti, rischi futuri o perdite di gestione degli esercizi futuri.
  3. Nel caso in cui, eventi imprevedibili ed eccezionali, vi siano perdite di gestione non coperte dal fondo previsto dal comma 2, la copertura della stessa dovrà essere prevista nel bilancio di previsione dell'anno in corso.
  4. Il comma 1 e 2 si applicano solo dopo l'avvenuta costituzione del fondo patrimoniale di 50.000 (cinquantamila) euro.
  5. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
 
 
 

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'associazione:
a) L'assemblea
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio direttivo;
d) Il Revisore dei Conti

 
 
 

Articolo 10 - Requisiti generali, incompatibilità e cessazione

1. I componenti dell'Assemblea, del Consiglio direttivo, il Presidente e il Revisore dei Conti decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:
- Perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
- Passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma uno della legge 19 marzo 1990, n. 55 lett. a), b), c), d), e) e successive modifiche;
- Definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche;
2. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea, sentito l'interessato, non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendano necessaria; all'interessato deve essere data comunicazione tempestiva dell'avvio del procedimento che lo riguarda.
3. Per una corretta e trasparente gestione dell'attività posta in essere dall'Associazione, al fine di assicurare l'indipendenza nell'espletamento dei rispettivi compiti le cariche di componente dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e di Revisore dei Conti risultano tra loro incompatibili.
4. Possono rivestire la carica di componente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nonchè di Presidente gli amministratori degli enti locali, senza che ciò costituisca causa di incompatibilità.
5. I componenti degli organi della Associazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della Associazione.
6. La carica di Presidente, di membro dell'Assemblea o del Consiglio direttivo può cessare per:
a) decesso
b) dimissioni
c) revoca per gravi motivi deliberata dall'Assemblea
d) per scadenza del mandato del Sindaco o Presidente della Provincia, nel caso di rappresentanti degli enti locali
7. Nel caso di cessazione dalla carica di un membro dell'Assemblea, il Presidente dell'Associazione invita il relativo socio alla elezione di un sostituto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa.
8. Nel caso di cessazione del Presidente, l'Assemblea si riunisce entro trenta giorni per la elezione del nuovo Presidente; fino all'adozione della delibera di elezione, svolge le funzioni di Presidente il membro più anziano dell'Assemblea.
9. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio direttivo, l'Assemblea si riunisce entro trenta giorni per la elezione del nuovo membro.
10. Il sostituto, comunque eletto, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.

 
 
 

Articolo 11 - L'assemblea

  1. L'assemblea è composta da un rappresentante per ogni socio, eletto da ciascun socio secondo le norme interne del proprio ordinamento, e dal presidente della associazione.
  2. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili, hanno diritto ad un voto ciascuno. Ogni componente può farsi rappresentare da un altro soggetto con semplice delega scritta. Non è ammessa più di una delega.
  3. Possono essere ammessi a partecipare, ad insindacabile decisione del Presidente, alle riunioni dell'Assemblea senza diritto al voto, persone fisiche, rappresentanti di gruppi giovanili non formalmente costituiti in associazione.
  4. L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, su invito del presidente dell'associazione, e ogni qualvolta quest'ultimo, il consiglio direttivo, o il sindaco revisore lo reputino necessario o per richiesta motivata di almeno tre dei suoi componenti.
  5. L'assemblea è convocata dal presidente della associazione mediante lettera raccomandata, fax, telegramma e e-mail contenente l'ordine del giorno, e l'orario della seconda convocazione, che può avvenire dopo un'ora. L'avviso deve essere spedito almeno quattro giorni prima della riunione.
  6. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti e la seduta è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti della associazione, salvo quorum diversi stabiliti dal presente statuto. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 5 membri.
  7. Per i componenti dell'assemblea non è previsto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
 
 
 

Articolo 12 - Funzioni dell'assemblea

1. L'assemblea ha i seguenti compiti:
a) Approva il Rendiconto di esercizio;
b) Approva il Bilancio di Previsione e ratifica le variazioni di bilancio adottate dal Consiglio direttivo;
c) Elegge il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del consiglio direttivo;
d) Determina gli indirizzi per l'adozione delle tariffe dei servizi erogati da parte del Consiglio direttivo;
e) Determina, nell'ambito delle finalità, di cui al precedente art. 3, gli indirizzi sull'attività della Associazione;
f) Delibera sull'ammissione di nuovi soci con la maggioranza qualificata con 2/3 dei componenti;
g) Delibera l'accettazione di donazioni, lasciti testamentari, le acquisizioni e le alinenazioni di beni immobili;
h) Dispone il miglior impiego della Dotazione Patrimoniale e delibera sulla destinazione dell'avanzo di gestione;
i) Delibera, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, in merito alle modifiche da apportare allo Statuto con le modalità e le forme di legge.
j) Delibera sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione
k) Elegge il Revisore dei Conti e ne fissa il compenso
l) Approva gli indirizzi cui si deve uniformare il Consiglio direttivo nell'adozione dei Regolamenti dell'Associazione;
m) Delibera sulla perdita della qualità di socio e sulla cessazione dalla carica di un membro dell'Assemblea, del Consiglio direttivo, ovvero del Revisore dei Conti.

 
 
 

Articolo 13 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; egli ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e in giudizio, nonchè la firma sociale della Associazione, ne cura la vita e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie, gli indirizzi dell'assemblea e le determinazioni del Consiglio direttivo. In caso di assenza o di impedimento le sue attribuzioni spettano al Vicepresidente.

2. Il Presidente può, con proprio atto, delegare le sue funzioni al vicepresidente, il quale resta responsabile degli atti compiuti.

3. Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

4. Il Vice Presidente svolge altresì le seguenti funzioni:
a) Verifica lo stato di attuazione dei programmi, dei piani di sviluppo e dell'attività dell'Associazione e cura i rapporti con gli Enti e gli altri organismi;
b) Sovrintende a tutte le iniziative e le attività dell'Associazione
c) In caso di urgenza, adotta gli atti di competenza del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultima nella sua prima riunione successiva all'adozione dell'atto.

5. Il Presidente ed il Vice Presidente non percepiscono alcun compenso per la loro attività, salvo il rimborso delle spese sostenute.

 
 
 

Articolo 14 - Il Consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione, è eletto dall'assemblea ed è composto da 4 a 8 membri e dal presidente dell'associazione.
  2.  Non può essere eletto membro del consiglio direttivo colui che trovasi in una delle situazioni soggettive di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.
  3. I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  4. Ai componenti del direttivo non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.
 
 
 

Articolo 15 - Funzioni e compiti del consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è convocato da quest'ultimo quando lo ritiene opportuno o per domanda scritta di almeno un componente del Consiglio o su richiesta del sindaco revisore.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre giorni prima della data prescelta. La convocazione, inviata tramite raccomandata, fax, telegramma o e-mail, deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Nella convocazione dovrà essere fissata l'eventuale seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la data fissata per la prima convocazione.

3. Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per la validità della seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

4. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti, salvo per quelle per le quali il presente Statuto non prevede maggioranze diverse. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Per i componenti del Consiglio direttivo non è previsto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese.

6. Al Consiglio direttivo è riservata la competenza in materia di ordinaria amministrazione, secondo quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto o dall'Assemblea. In particolare:
a) Cura il raggiungimento degli indirizzi e obiettivi fissati dall'Assemblea attuandone i programmi;
b) Propone all'Assemblea la proposta di bilancio di previsione;
j) Propone all'Assemblea la proposta di bilancio Consuntivo;
k) Delibera le variazioni di bilancio e le sottopone all'Assemblea per la ratifica alla prima seduta utile;
l) Coordina le risorse umane necessarie per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento della sua attività e può a tale scopo nominare dei coordinatori tecnici;
m) coordina la programmazione dell'attività dell'Associazione e cura la realizzazione di progetti
n) provvede alla esecuzione, nelle materie di sua competenza, delle deliberazioni dell'Assemblea;
o) cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e dispone il miglior impiego delle risorse finanziarie;
p) Autorizza l'Associazione a stare in giudizio e elegge i procuratori generali o speciali ed anche i procuratori alle liti
q) Delibera le acquisizioni e le alienazioni di beni mobili;
r) Delibera su accordi di collaborazione fra l'Associazione e altri soggetti;
s) Approva, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea, i Regolamenti, la carta dei servizi e le tariffe dei servizi erogati;
t) esercita tutti gli altri compiti non assegnati dalla legge,e dal presente statuto ad altri organi.

 
 
 

Articolo 16 - Il revisore dei conti

  1. Il revisore dei conti è nominato dall'assemblea che ne fissa il compenso sulla base del minimo previsto dalle tariffe professionali. Il revisore resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta per altri tre anni. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applicano le norme di legge.
  2. Al revisore dei conti è affidato il compito della revisione amministrativa e contabile della Associazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza di tutte le norme previste dalla vigente legislazione in materia.
  3. Il revisore dei conti può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Associazione o su determinati affari.
  4. Il revisore dei conti effettua verifiche trimestrali sull'andamento della gestione finanziaria ed economica e riferisce all'assemblea.
  5. Il revisore dei conti informa immediatamente l'assemblea e il consiglio direttivo e i soci di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità di gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle associazioni.
  6. Il revisore dei conti redige la sua relazione al bilancio consuntivo ed al bilancio di previsione, da allegare al bilancio e da trasmettere ai partecipanti.
  7. Il revisore dei conti partecipa, se invitato, senza diritto di voto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo.
 
 
 

Articolo 17 - Il rendiconto di esercizio

  1. L'esercizio contabile si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il rendiconto di esercizio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, è approvato dall'assemblea entro il 31 maggio e inviato ai soci entro i 30 giorni successivi.
  3. Il rendiconto di esercizio deve essere redatto secondo le disposizioni di legge, ove applicabili, tenuto conto delle peculiarità dell'Associazione ed è messo a disposizione dei soci, che ne potranno prendere visione ed ottenerne copia, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Entro trenta giorni dalla sua approvazione, deve essere trasmesso all'organo che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica.
  4. Al rendiconto di esercizio è allegata una relazione del Consiglio direttivo sull'andamento della gestione nonché una relazione del revisore dei conti.
  5. L'associazione non può in alcun caso distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai soci.
  6. L'associazione potrà predisporre contabilità separata per l'attività commerciale esercitata.
 
 
 

Articolo 18 - Il bilancio di previsione

  1. Il bilancio di previsione, composto dal bilancio economico e previsionale e dalla relazione del consiglio direttivo, contiene l'indicazione delle linee di programmazione economico finanziaria relative all'esercizio successivo, tenuto conto dell'andamento della gestione.
  2. Il bilancio di previsione deve indicare l'ammontare complessivo dei contributi alla gestione ordinaria a carico dei soci.
  3. Nel caso in cui i bilanci di previsione dei singoli soci prevedano importi diversi relativamente ai contributi annuali, entro trenta giorni l'assemblea provvede a riconciliare i rispettivi importi.
  4. Se nel corso dell'esercizio si rende necessario fare fronte a sopravvenute ed imprevedibili esigenze, queste possono essere soddisfatte mediante ulteriori interventi finanziari da parte dei soci, in rapporto al contributo ordinario di esercizio, in modo tale da assicurare il mantenimento dell'equilibrio finanziario complessivo. L'ulteriore finanziamento deve essere approvato dagli organi competenti dei singoli componenti. In caso di mancata approvazione devono essere adottate misure alternative per la riduzione dei costi.
  5. Il bilancio per l'esercizio successivo è approvato dall'assemblea entro il 30 novembre e trasmesso ai soci entro il 15 dicembre di ogni anno.
 
 
 

Articolo 19 - Norme transitorie e finali

  1. L'associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio e/o le risorse necessarie per la gestione corrente diverranno insufficienti ed, in generale, quando ricorrono le cause previste dalla legge d'estinzione o scioglimento. Il verificarsi di una delle cause d'estinzione dovrà essere precedentemente accertato con deliberazione dell'assemblea, la quale nominerà un liquidatore.
  2. Con appositi regolamenti, deliberati dall'assemblea, saranno stabilite le norme per il funzionamento interno della associazione.
  3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la associazione dovesse estinguersi, i suoi beni saranno devoluti ad enti che perseguono fini di utilità sociale nei modi previsti dalla legge.
  4. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle leggi vigenti. 
 
 
 

(O m i s s i s) 

 

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

 

IL SEGRETARIO GENERALE

 

Altro esemplare della presente deliberazione è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il 21/06/2005 e vi rimarrà fino a tutto il dì 06/07/2005 agli effetti dell'articolo 124, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

Ultima revisione della pagina: 27/6/2016